Ambiente: paesaggio, la delega ai Comuni comprende anche le procedure di accertamento di compatibilità
Il Consiglio regionale ha dato il via libera a una delibera che fornisce chiarimenti interpretativi. “La funzione è delegata ai Comuni nel suo complesso”
Firenze – Via libera del Consiglio regionale alla delibera che fornisce chiarimenti sulla delega ai Comuni dell’esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio. L’atto è passato a maggioranza, con l’astensione dei gruppi di opposizione.
Il Consiglio regionale della Toscana ha delegato ai Comuni toscani, singoli o associati, l’esercizio della funzione autorizzatoria paesaggistica (con la delibera n. 31 del 21 maggio 2024), in attuazione dell’articolo 151 della legge regionale toscana 65/2014. Con la deliberazione oggi al voto, ha spiegato il presidente della commissione Ambiente, Gianni Lorenzetti (Pd), nell’illustrazione all’Aula, non si introduce una nuova delega, ma si chiarisce l’interpretazione della deliberazione del 2024, soprattutto dopo l’entrata in vigore del cosiddetto decreto ‘Salva Casa’. “Non c’è nessuna valenza innovativa, si fornisce la lettura corretta”.
I Comuni toscani restano i soggetti competenti anche per le nuove verifiche di compatibilità paesaggistica collegate al ‘Salva Casa’. Non occorre un nuovo conferimento di funzioni perché la delega del 2024 già le ricomprende.
La necessità di questa chiarificazione, ha spiegato ancora Lorenzetti, deriva dal fatto che alcuni Comuni toscani, in particolare Firenze e Grosseto, avevano chiesto alla Regione se la delega paesaggistica già conferita comprendesse anche le nuove procedure di accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria previste dal ‘Salva Casa’. E c’era stata anche una sentenza del Consiglio di Stato “la numero 2395 del 20 marzo 2026, nella quale si ritiene ‘non pacifico’ che una delega limitata alla funzione autorizzatoria comprenda anche i poteri sanzionatori”.
La Regione afferma ora che la delega già conferita nel 2024 deve essere intesa nel suo complesso. La delega ai Comuni non riguarda soltanto il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ordinaria, comprende anche le procedure di accertamento di compatibilità paesaggistica previste dall’art. 167 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e le nuove fattispecie introdotte.
Per le pratiche di sanatoria edilizia che richiedono una valutazione paesaggistica, non deve intervenire direttamente la Regione; il procedimento continua ad essere svolto dal Comune delegato. Il Comune esercita sia la funzione autorizzatoria paesaggistica, sia la verifica di compatibilità paesaggistica prevista dalle norme richiamate.




