Regione: Legge di manutenzione arriva in Aula senza i primi otto articoli
In commissione Affari istituzionali il testo viene licenziato con il voto favorevole dei consiglieri Pd Giacomo Bugliani, Valentina Mercanti e Massimiliano Pescini cui si aggiunge il sì di Stefano Scaramelli (Italia Viva). Votano contro Elena Meini (Lega), Francesco Torselli (Fratelli d’Italia), Elisa Tozzi (gruppo misto – Toscana Domani). Si astiene Gianni Anselmi (Pd) che fa saltare i primi otto articoli dell’articolato
Firenze – La Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2022 passa, un po’ con fatica, in commissione Affari istituzionali del Consiglio regionale, guidata da Giacomo Bugliani (Pd).
In sede di votazione la maggioranza si è trovata sotto sui primi otto articoli per il voto di astensione del consigliere Pd Gianni Anselmi in concomitanza con la momentanea assenza del consigliere Scaramelli. Alla richiesta di sospensione dei lavori avanzata da Massimiliano Pescini, sempre Pd, la vicepresidente della Commissione Elisa Tozzi (gruppo misto – Toscana Domani) ha opposto un rifiuto: “Durante la votazione riteniamo anomalo sospendere”. Le operazioni di voto sono proseguite e la maggioranza ha trovato i voti necessari a licenziare la proposta di legge con l’ingresso del consigliere di Italia Viva Stefano Scaramelli.
Il testo, che arriverà in Aula con l’esclusione dei primi otto articoli, è stato quindi licenziato con i voti favorevoli di Bugliani, Mercanti, Pescini e Scaramelli; il voto di astensione di Anselmi e i voti contrari di Elena Meini (Lega), Francesco Torselli (Fratelli d’Italia) e Tozzi.
La legge di manutenzione è uno strumento che ha finalità di riordino, pulizia e contenimento del numero delle norme approvate. In particolare quella licenziata dalla Commissione Affari istituzionali contiene modifiche a 15 leggi regionali.
————-
Il testo in sintesi
Si prevedono interventi sulla gestione digitale del Burt per standardizzare le caratteristiche tecniche del testo da pubblicare e sul funzionamento del collegio dei revisori dei conti della Regione prevedendo, quando necessario, lo svolgimento delle riunioni in remoto. Al Capo II si aggiorna la legge 25/1998 prevedendo, in conformità con le direttive europee e statali, che il Piano sui rifiuti e bonifica dei siti inquinati “coordini e attui le azioni e le politiche regionali”, da qui la nuova dizione in “Piano regionale per l’economia circolare”.
Modifiche sono previste anche in materia di Valutazione ambientale strategica (Vas) di Valutazione integrata ambientale (Via), di Autorizzazione integrata ambientale (Aia) e di Autorizzazione unica ambientale (Aua).
Per quanto concerne la Vas, viene data la possibilità di trasmettere la documentazione per l’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità su supporto cartaceo e si prevedono anche solo raccomandazioni e non prescrizioni nel provvedimento di verifica emesso dall’autorità competente; viene ridotta a 30 giorni la fase di consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale, fissando in un massimo di 45 giorni la durata complessiva della fase preliminare di Vas; vengono precisate le modalità di scambio e comunicazione tra l’autorità competente e l’autorità procedente per l’avvio della fase consultiva, prevedendo la solo pubblicazione sui siti web e la durata della consultazione sul rapporto ambientale viene ridotta a 45 giorni; ridotti a 45 giorni anche i tempi per l’espressione del parere motivato da parte dell’autorità competente; in tema di monitoraggio sono introdotti due nuovi commi all’articolo 29 della legge 10/2010 per verificare il raggiungimento degli obiettivi definiti dalla Strategia regionale di sviluppo sostenibile e l’espressione dell’autorità competente sui risultati del monitoraggio, attraverso una procedura della durata massima di 30 giorni.
Per quanto concerne la Via, viene modificato l’articolo 39 della legge 10/2010 per allineare le procedure di consultazione preliminare con il proponente a quelle individuate dalla norma nazionale; si modificano anche gli articoli 45, 45 bis e 45 ter della stessa legge in merito alle competenze per lo svolgimento delle procedure di Via per tener conto che la Valutazione di impatto ambientale in sede regionale è compresa all’interno del Provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur); modifiche sono previste anche all’articolo 47 per allineare la definizione dei fattori ambientali (cioè le componenti dell’ambiente che possono essere interessate dagli impatti di un progetto) a quanto previsto dalla norma nazionale.
Aggiornamenti sono previsti anche sul Codice del Commercio e in particolare la riscrittura del comma 1 per chiarire come l’avvio dell’attività di vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione, con altri sistemi di comunicazione e online è soggetto a Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) e che non è richiesta soltanto qualora la forma speciale di vendita sia accessoria e costituisca una semplice modalità di esercizio di un’altra attività commerciale della stessa tipologia.
Per quanto attiene le Società della Salute, sono modificati alcuni articoli della legge 40/2005. In particolare viene soppresso il comma 5 dell’articolo 71 bis (finalità e funzioni) in quanto parlando di gestione unitaria tramite convenzione con l’azienda Usl, lasciava intendere che ci fosse una terza via tra la gestione diretta delle funzioni sociali e socio-sanitarie (lettere c e d del comma 3) prevista nel Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale (Pssir) e l’esercizio delle funzione di programmazione, indirizzo e monitoraggio (lettere a, b ed e del comma 3). Un’altra modifica riguarda l’articolo 71 quindecies, dedicato agli assetti organizzativi, Viene inserito il riferimento corretto al comma dell’articolo 71 bis che parla di gestione diretta e non più al comma 5 dove si fa riferimento alla gestione tramite convenzione (comma peraltro abrogato con l’articolo precedente); poi è cassato il comma 5 che sembrava limitare alle società della salute che svolgono solo funzioni di indirizzo e programmazione la costituzione di strutture organizzative con compiti di questo tipo e infine, al comma 6 viene sostituito il termine “si avvalgono” che ha una sua accezione tecnica particolare (cfr art. 89 del d.lgs 50/2016, codice degli appalti) con il termine “utilizzano”. Ultima modifica riguarda l’articolo 101 bis. Con l’istituzione di Estar al posto dei tre Estav (legge 26/2014), le Società della Salute sono state ricomprese tra gli enti che possono avvalersi dell’ente regionale per lo svolgimento delle funzioni tecnico-amministrative. La modifica dell’articolo intende fornire indicazioni specifiche per quanto riguarda la composizione delle commissioni giudicatrici, qualora le società della salute volessero affidare ad Estar lo svolgimento di un concorso per l’assunzione diretta di personale.