3 Novembre 2022

Semplificazione: via incertezze su adempimenti, pronta la legge per ridurre oneri a cittadini e imprese

In commissione Affari istituzionali, guidata da Giacomo Bugliani (Pd), licenziate a maggioranza (astenuta solo la vicepresidente Elisa Tozzi gruppo misto – Toscana Domani) le disposizioni per favorire modulistica unificata e standardizzata

Comunicato stampa n. 0945
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Firenze – Le incertezze sugli adempimenti amministrativi potrebbero essere un lontano ricordo. La Toscana scrive una nuova disciplina per unificare la modulistica per enti locali, cittadini e imprese in materia di attività produttive ed edilizia, sviluppata a livello nazionale e approvata con accordo in Conferenza unificata, e per standardizzare la modulistica locale non ancora coperta da accordi in collaborazione con il tavolo tecnico regionale dei Suap (Sportello unico delle attività produttive).

Il testo di legge è stato licenziato oggi, giovedì 3 novembre, in commissione Affari istituzionali – guidata da Giacomo Bugliani (Pd) – con il solo voto di astensione della vicepresidente Elisa Tozzi (gruppo misto Toscana Domani).

Alla base della proposta che passa ora all’esame del Consiglio regionale, la volontà di semplificare e standardizzare i diversi procedimenti così da agevolare la digitalizzazione dei processi di servizio e favorire la realizzazione dello sportello unico digitale europeo (Sdg) che prevede la messa on line di tutte le procedure inerenti avvio, esercizio e cessazione dell’attività di impresa entro il 2023.

 

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La proposta di legge in sintesi

La modulistica locale non coperta da accordo in Conferenza unificata viene sistematizza fornendo copertura normativa all’unificazione e standardizzazione a livello regionale. Vengono disciplinate le modalità di approvazione della modulistica unificata e standardizzata per la presentazione agli enti locali di istanze, segnalazioni e comunicazioni non ricomprese tra quelle oggetto di standardizzazione a livello nazionale. Poiché le norme che prevedono modulistica standardizzata a livello regionale – da utilizzare da parte degli enti locali – non possono fondarsi, come avviene per lo Stato, sulla qualificazione di detta modulistica come “livello essenziale delle prestazioni” (LEP), è previsto che la definizione e la messa in uso della modulistica di livello regionale – rientrante tra le “specifiche esigenze unitarie” di cui all’articolo 63, comma 2, dello Statuto regionale – sia sorretta da un’intesa preventiva con gli enti locali.

La modulistica unificata e standardizzata viene approvata con deliberazione della Giunta regionale, previa intesa sullo schema di deliberazione tra la Giunta regionale e le associazioni degli enti locali interessate, conseguita al Tavolo di concertazione istituzionale (articolo 4 legge 68/2011 – Norme sul sistema delle autonomie locali).

Sono ribaditi il divieto per gli enti locali di richiedere informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli individuati nei moduli standardizzati e l’obbligo di acquisizione d’ufficio dei dati e dei documenti già in possesso delle pubbliche amministrazioni.

Si disciplina anche la periodica attività di monitoraggio sull’ottemperanza agli obblighi di pubblicazione sui siti istituzionali degli enti locali della modulistica unificata per garantire l’efficacia dell’attività di standardizzazione e l’uniformità dei comportamenti e degli adempimenti richiesti a livello locale.

Si dispone espressamente la prevalenza della modulistica standardizzata a livello nazionale nel caso in cui questa intervenga negli stessi ambiti coperti da modulistica regionale. In questo caso la Giunta adotta i provvedimenti necessari per sostituire i moduli regionali con quelli nazionali e per l’attuazione delle disposizioni statali.

Con apposito articolo (11) vengono trattati gli accordi per la semplificazione del procedimento di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, in linea con esperienze già in corso. Viene infatti inserito il comma 3 bis dopo il comma 3 dell’articolo 152 della legge regionale 65/2014 (Norme per il governo del territorio), che prevede la possibilità di stipula di appositi accordi tra i soggetti e le Soprintendenze per i beni artistici e storici territorialmente competenti, diretti a creare raccordi procedurali per lo snellimento del procedimento di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, nel rispetto della normativa statale di riferimento nonché delle competenze e dei ruoli dei soggetti coinvolti.

In linea con quanto già previsto dalle linee guida nazionali in materia di rilascio dell’autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, si sostituisce il comma 3 dell’articolo 14 della legge regionale 39/2005  (Disposizioni in materia di energia) così da precisare che le concessioni minerarie e di derivazione d’acqua, per la produzione di energia, costituiscono il presupposto per il rilascio dell’autorizzazione unica. Al proponente è lasciata la facoltà di acquisire l’atto presupposto prima ovvero, in applicazione del principio di concentrazione dei procedimenti amministrativi connessi, di acquisirlo nell’ambito della conferenza di servizi per il rilascio dell’autorizzazione unica, laddove sussistano le condizioni per un rilascio contestuale del titolo concessorio e del titolo autorizzativo.

La proposta di legge non comporta l’assunzione di nuove spese sul bilancio regionale.

Responsabilità di contenuti, immagini e aggiornamenti a cura dell’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Toscana